La Legge


Dei  delitti  contro  il  sentimento per gli animali: l’uccisione di animali, di cui all’art. 544 bis codice penale
In via preliminare, si osserva che il reato di  “Uccisione di animali”  è stato inserito dal legislatore penale, con la legge n. 189/2004, nel libro II (Dei delitti in particolare), titolo IXbis (Dei delitti contro il sentimento per gli animali(1)) del codice penale.
Infatti, da più parti (associazioni animaliste) ed anche nella dottrina giuridica si spingeva e si sollecitava il legislatore penale ad assicurare una tutela più incisiva nei confronti degli animali.
Pertanto, il testo dell’art. 544 bis c.p. è il seguente: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi”.
Si osserva, inoltre, che si tratta di un reato comune, di danno, a forma libera e di evento in quanto si perfeziona mediante la verificazione dell’evento dannoso, in cui il tentativo è senz’altro configurabile.
Il bene-interesse giuridico tutelato dall’art. 544 bis (Uccisione di animali) è rappresentato dalla vita dell’animale e dal sentimento che ogni persona umana nutre verso gli animali. Inoltre, il predetto bene giuridico viene leso soltanto allorquando l’uccisione avviene in modo crudele ossia senza alcuna necessità, ma semplicemente per il puro gusto di uccidere (cd. animus et voluntas necandi).  Si osserva che all’interno della fattispecie incriminatrice prevista e punita dall’art. 544 bis codice penale la crudeltà e la mancanza di necessità operano in modo distinto nel circoscrivere e  nel delineare l’area dell’illecito penale. Infatti, a mio avviso, si deve affermare che il reato di cui in oggetto può ben sussistere anche laddove l’uccisione dell’animale avvenga per sola necessità ma in modo crudele ed efferato.
Inoltre, l’elemento soggettivo di questo particolare reato è rappresentato dal dolo generico, ossia dalla coscienza e dalla volontà di cagionare la morte di un animale per pura crudeltà oppure senza alcuna necessità. Pertanto, non possono essere considerate come penalmente rilevanti tutte quelle condotte colpose di uccisione di un animale. Si pensi, ad esempio, all’autoveicolo che cagiona la morte di un gatto che, improvvisamente, attraversa una strada urbana. Quindi, in mancanza dell’elemento psicologico del dolo generico la condotta del soggetto agente che ha provocato la morte dell’animale viene sempre considerata dal legislatore penale come penalmente irrilevante di fronte all’ordinamento giuridico. Si tratta di un esempio molto banale ma, tuttavia, in grado di delimitare  e descrivere con esattezza l’area del penalmente rilevante.
Inoltre, si osserva che l’art. 544 bis  c.p. (Uccisione di animali) non  è applicabile  per  i casi  previsti dalle leggi speciali in materia  di   “caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica etc..”, di cui all’art. 19 ter (Leggi speciali in materia di animali) Regio  Decreto  28  maggio  1931, n. 601.
Si deve rilevare, altresì, che tale norma giuridica è stata inserita dall’articolo 3, comma 1, della Legge 20 luglio 2004, n. 189. In sostanza, l’art. 19 ter  (Regio Decreto 28 maggio 1931, n. 601 – Disposizioni di coordinamento e transitorie al codice penale) è in grado di rappresentare una vera e propria causa di giustificazione, esimente all’interno dell’ordinamento giuridico penale in grado di scriminare(2)  una condotta che altrimenti sarebbe del tutto illecita (contra jus).
Restano ancora da analizzare, per completezza espositiva, gli aspetti procedurali del reato di cui in oggetto. Pertanto, si tratta di un reato di competenza del Tribunale in composizione monocratica (art. 33-ter) che è procedibile d’ufficio (art. 50 c.p.p.) dove le misure precautelari dell’arresto e del fermo non sono consentite; per il delitto in oggetto l’azione penale si esercita mediante la citazione diretta a giudizio di cui agli artt. 550 e ss. c.p.p., ovvero con il decreto penale di condanna qualora ne ricorrano le condizioni.
In conclusione, il legislatore con l’introdurre il nuovo art. 544 bis c.p. (Uccisione di animali) ha ritenuto imprescindibile di garantire all’animale, inteso come un vero e proprio essere vivente biologicamente, un’elevata protezione giuridica indipendentemente dal grado della scala biologica da questi occupato. Di conseguenza, dopo l’entrata in vigore della legge 20 luglio 2004 n. 189 (Disposizioni  concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzati) ogni persona umana deve sempre adottare dei comportamenti socialmente apprezzabili  nei confronti degli animali.
Si  riporta  in  allegato  l’art. 19 ter  (Leggi  speciali  in  materia di animali). del Regio Decreto 28 maggio 1931, n. 601 – Disposizioni di coordinamento e transitorie al codice penale.
Art. 19 ter (Leggi speciali in materia di animali). - Le  disposizioni  del  titolo  IX bis del libro  II  del  codice  penale non si applicano ai casi previsti  dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le  disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
(1) L’ANPA – associazione che ha come scopo statutario la tutela degli animali – è legittimata a ricevere l’avviso ex art. 408, comma secondo, c.p.p., poiché va considerata persona offesa dei delitti contro il sentimento degli animali e dalla contravvenzione prevista dall’art. 727 c.p., indipendentemente dalla emanazione del D.M. previsto dall’art. 19 quater L. 20 luglio 2004 n. 189. Cassazione  penale,  sezione  III,   sentenza  12  ottobre  2006, n. 34095
(2) Le  scriminanti o cause gi giustificazione sono delle particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che altrimenti sarebbe reato, tale non è perché la legge lo impone o lo consente.